E’ stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2023, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 7 agosto 2023 che individua le condizioni alle quali le imprese che svolgono attività di spedizione o trasporto oppure una o più delle “collegate” attività di imballaggio, carico, riempimento oppure scarico sono esentate dalla nomina del consulente ADR.

Dalla data di entrata in vigore, è abrogato il decreto ministeriale 4 luglio 2000, n. 90/T

Il Decreto 7 agosto 2023, in particolare, descrive le condizioni di esenzione per:

  • Trasporto in colli
  • Spedizioni occasionali.

Segnalando che è necessario predisporre un registro interno, si riporta un estratto degli articoli 4 e 5 del Decreto consultabile interamente sul sito https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/09/20/23A05141/SG.

Art. 4

Casi di esenzione per trasporti in colli

  1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la sicurezza le imprese di cui all’art. 2 la cui attivita’ comporti la spedizione, il trasporto oppure una o piu’ delle attivita’ correlate all’imballaggio, al carico oppure allo scarico di merci pericolose confezionate in colli, nel rispetto delle seguenti condizioni:
  1. a) per  ogni  operatore, e’ ammesso un limite massimo di ventiquattro operazioni per anno solare e tre operazioni per mese solare;
  1. b) ogni operazione deve rispettare i limiti quantitativi individuati alla tabella  1.1.3.6.3  dell’ADR ovvero alla sezione 1.1.3.6.4  dell’ADR, se tali merci appartengono a categorie di trasporto diverse;
  1. c) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (genere di imballaggio, recipiente a pressione, IBC o grande imballaggio) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra’ essere archiviato (in modalita’ cartacea o  digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
  1. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma1 le materie appartenenti alla classe 7.

Art. 5

Casi di esenzione per spedizioni occasionali

  1. Sono esentate dalla nomina del consulente per la  sicurezza le imprese di cui all’art. 2 la cui attivita’ comporti lo svolgimento occasionale o saltuario, in ambito nazionale, di operazioni connesse alla spedizione, al trasporto, oppure ad una o piu’ delle correlate attivita’ di riempimento oppure scarico di merci pericolose, nei limiti e nel rispetto di tutte le seguenti condizioni:
  1. a) le materie devono essere caricate alla rinfusa oppure in cisterna;
  1. b) le materie devono essere assegnate al terzo gruppo di imballaggio o alla categoria di trasporto tre o quattro;
  1. c) il numero massimo di operazioni e’ di dodici per anno solare e di due per mese solare, con il limite massimo di 50 tonnellate di merci pericolose trasportate, per anno solare;
  1. d) ogni impresa deve predisporre un apposito registro interno, di monitoraggio del numero di spedizioni eseguite annualmente, integrato dei dati di classificazione e identificazione di ogni spedizione, data di esecuzione, tipo di confezionamento (rinfusa oppure cisterna) e relativo quantitativo netto. Tale registro, compilato per ogni anno solare, dovra’ essere archiviato (in modalita’ cartacea o digitale) per un tempo minimo di cinque anni e reso disponibile all’amministrazione in caso di richiesta.
  1. Sono comunque escluse dalle esenzioni di cui al precedente comma 1 le materie appartenenti alla classe 7.

In fine, l’ art 7 “Prescrizioni di sicurezza” specifica che il legale rappresentante dell’impresa, che intenda avvalersi dell’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza previste dal presente decreto, assicura che tutte le altre disposizioni dell’ADR siano verificate e puntualmente rispettate (tenendo conto degli aggiornamenti delle Norme e delle procedure interne). Egli è responsabile della costante formazione in merito al trasporto di merci pericolose, secondo quanto previsto nel capitolo 1.3 dell’ADR. La registrazione dell’avvenuta formazione deve essere conservata per almeno 5 (cinque) anni e resa disponibile all’autorità competente su richiesta.

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