Secondo la restrizione n. 74 (Regolamento UE 1149/2020), non sarà più possibile utilizzare i diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali dopo il 24 agosto 2023, a meno che:

  1. a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,

OPPURE

  1. b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali (lavoratori) abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

 

Per il Datore di Lavoro, dunque, subentra l’obbligo, entro il 24 agosto 2023, di formazione del personale dipendente qualora nei prodotti impiegati all’interno della propria azienda siano presenti diisocianati.

 

In quali modi si può essere esposti a diisocianati e quali sono le lavorazioni da attenzionare:

L’esposizione professionale ai diisocianati è possibile in particolare durante:

– il riscaldamento e la spruzzatura di isocianati,

– la produzione di poliuretani (ad esempio schiuma in lastre),

– la manipolazione di prodotti poliuretanici parzialmente non polimerizzati (ad esempio taglio, sformatura, applicazione a spruzzo di schiuma),

– operazioni in cui gli isocianati sono riscaldati (ad esempio nella laminazione a caldo, applicazioni in fonderia/forme di fusione),

– attività di applicazione come rivestimenti, adesivi, sigillanti, elastomeri.

Sia l’inalazione che le vie dermiche sono le vie più probabili per l’esposizione professionale agli isocianati. Gli isocianati possono essere trasportati nell’aria sotto forma di aerosol (es. verniciatura a spruzzo, soffiaggio) o come fumi e vapori nei processi a caldo (es. adesivi e sigillanti a caldo) e possono anche essere rilasciati dalla degradazione termica dei poliuretani.

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