PUBBLICATO IL DECRETO “RENTRI”
È stato pubblicato nella GU n. 126 del 31.05.2023 il DM 59 del 4.04.2023 recante la “Disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
Il Decreto entrerà in vigore a due settimane da oggi (15.06.2023) e regolamenterà le modalità di iscrizione e utilizzo della piattaforma, obbligatoria per i soggetti di cui all’art. 12, che sarà amministrata direttamente dal Ministero dell’Ambiente.
Il Decreto introduce, nell’Allegato I e nell’Allegato II anche i nuovi modelli di registri di carico e scarico e formulari, che saranno adottati e utilizzati in formato cartaceo dai soggetti non obbligati a iscriversi alla piattaforma.
Il formulario di identificazione del rifiuto in formato cartaceo è generato conformemente ai modelli di cui all’Allegato II ed è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
Gli operatori obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico provvedono alla trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nel registro di carico e scarico. La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
E’ prevista l’interoperabilità della nuova piattaforma con i sistemi informatici in uso dagli operatori.
Ai sensi dell’art. 13, dalla data di entrata in vigore del regolamento, l’iscrizione al RENTRI è effettuata:
a) a decorrere dal 18° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali, ivi inclusi i soggetti di cui all’articolo 18;
b) a decorrere dal 24° mese ed entro i 60 giorni successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
c) a decorrere dal 30° mese ed entro i 60 giorni successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ai sensi dell’articolo 12, comma 1.
Gli attuali FIR e registri di carico e scarico saranno aboliti alla data indicata al p. to a).
Scarica il Decreto Decreto-MASE-n.-59-tracciamento-rifiuti