L’ADR prevede la nomina del Consulente anche per aziende “speditrici” di merci pericolose (compresi i rifiuti, laddove questi rientrino nel campo di applicazione) a partire dal 1° gennaio 2023.
Con una Nota Ministeriale esplicativa (Nota U0040141 del 21.12.2022) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiarito che possono godere dell’esenzione dalla nomina alcuni speditori che rientrano nelle casistiche di esenzione già previste di legge per altri soggetti (ad esempio per i trasportatori).
In linea generale, secondo la Nota Ministeriale: l’esenzione si può applicare per quantitativi limitati per singolo trasporto e/o per tipologia di attività svolta (meno di 24 trasporti/anno, meno di 3 trasporti/mese, etc.).
La Nota, tuttavia, non chiarisce alcuni aspetti relativi ai soggetti che effettuano imballaggio di merci pericolose e non appare neppure “aderente” con le disposizioni dell’ADR sottosezione 1.8.3.2 p. to b).
In linea con quanto previsto dall’accordo ADR e in attesa di chiarimenti ulteriori, consigliamo di nominare il Consulente per la sicurezza alle imprese che effettuano:
- spedizioni non esentate ai sensi del 1.1.3.6 (merci trasportate in quantità limitata) e/o del 3.4 (merci imballate in quantità limitata)
- qualsiasi operazione di imballaggio.
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Allegato Circ. 21_12_2022 n. 40141