Circolare_INL.R.0000004.09-12-2021 e D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa

 Si richiamano di seguito le finalità e le condizioni per l’adozione del provvedimento di sospensione derivanti dal D.L. 146/2021(provvedimento normativo attualmente in fase di Conversione).

D.L. n. 146/2021 – nuovo provvedimento di sospensione ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

Finalità del provvedimento e competenza

Il nuovo comma 1 dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008 stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro “al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori”.

Condizioni per l’adozione del provvedimento

Secondo l’attuale disciplina il provvedimento di sospensione è adottato dall’Ispettorato nazionale del lavoro. A differenza della previgente formulazione, in cui si evidenziava la “possibilità” di adottare il provvedimento da parte degli “organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali”, è ora evidenziata l’assenza di ogni forma di discrezionalità da parte dell’Amministrazione.

 

Documenti di successiva pubblicazione:

Circolare_INL.R.0000003.09-11-2021

Circolare_INL.R.0000004.09-12-2021

In riferimento a quest’ultima, si segnala che sono stati forniti chiarimenti relativi alle condizioni per l’applicazione del provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa a seguito delle seguenti violazioni:

  1. Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi – DVR elaborato e sottoscritto con data certa
  2. Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione
  3. Mancata formazione ed addestramento
  4. Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo Responsabile
  5. Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)
  6. Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
  7. Mancanza di protezioni verso il vuoto
  8. Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno
  9. Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  10. Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
  11. Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
  12. Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

 

Scarica i documenti:

INL-circ-n-3-2021-nuovo-provvedimento-di-sospensione-attivita-imprenditoriale

INL-Circolare-n-4-2021-DL-146-2021-disposizioni-in-materia-di-salute-e-sicurezza-09122021

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