É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.226 il Decreto legge n.127 del 21 settembre 2021, indicante le “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.
In particolare il Decreto prevede che:
- dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), tutti i lavoratori, sia del settore privato che pubblico, dovranno possedere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19.
Il summenzionato obbligo non è applicabile ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Ai datori di lavoro spetterà di verificare il rispetto delle prescrizioni e di definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative da adottare per l’organizzazione delle verifiche. Queste possono essere eseguite anche a campione prevedendo, dove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro.
I lavoratori che non saranno muniti di tale certificazione e ne risulteranno privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro saranno considerati assenti ingiustificati. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso, ma i lavoratori manterranno comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso e il mancato rispetto delle misure organizzative sono puniti con sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro.