Ci sono state modifiche relative al D.Lgs 116/2020. Il decreto legge 77 del 31 maggio scorso, entrato in vigore il 1 giugno, ha apportato alcune modifiche al TUA per correggere alcuni errori contenuti nella riforma del D.Lgs. 116/2020 o per introdurre opportuni chiarimenti.
Si attende la conversione in Legge.
I punti su cui il Decreto 77 ha fornito chiarimenti sono:
- Rifiuti assimilati
- La dichiarazione di avvenuto smaltimento
- Sostituzione dell’allegato D-Elenco dei rifiuti che era stato inserito dal D.Lgs 116/2020 e che prevedeva il codice CER 070218, “scarti di gomma”
- Altre correzioni e chiarimenti
RIFIUTI ASSIMILATI
Come noto, la riforma operata dal D.Lgs 116/20 ha stabilito che i residui aventi una natura specifica e provenienti da precise attività devono essere gestiti dagli enti pubblici (salva la possibilità di conferimento ai privati ai fini del recupero).
Per evitare possibili fraintendimenti, si è deciso di eliminare qualsiasi riferimento alla categoria dei rifiuti “assimilati” abolendone il termine in tutto il testo normativo.
DICHIARAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
Un’importante novità introdotta dal D. Lgs 116/20 è stata quella relativa alla dichiarazione di avvenuto smaltimento che costituisce, unitamente alla copia del formulario, il documento che esonera da responsabilità il produttore per il corretto smaltimento dei rifiuti.
Il destinatario del rifiuto deve ora una dichiarazione di “avvenuto avvio al recupero o smaltimento” (nuovo articolo 188 comma5 TUA) al posto di quella precedentemente denominata di “avvenuto smaltimento”.
Risulta evidente che la dichiarazione è dovuta ogni qual volta il rifiuto è avviato a smaltimento o al recupero, perciò indipendentemente dalla causale di invio e dall’effettivo svolgimento delle operazioni di recupero o smaltimento.
La precisazione normativa inoltre sembra risolvere un altro problema di non poco conto, ossia quale fosse il “destinatario” tenuto alla dichiarazione: il primo (stoccaggio/messa in riserva) o quello finale (attività effettiva di recupero o smaltimento)? Trattandosi di dichiarazione di “avvio” e non più di “avvenuto” recupero e smaltimento, la corretta interpretazione della norma sembra essere quella di far ricadere l’obbligo di dichiarazione in capo al primo destinatario (ex. chi effettua attività di R13, D15..).
SCARTI DI GOMMA E L’ALLEGATO D-ELENCO RIFIUTI
Si segnala la sostituzione dell’allegato D-Elenco dei rifiuti che era stato inserito dal D.Lgs 116/2020 e che prevedeva il codice CER 070218, “scarti di gomma”. Il nuovo allegato, coerente con la normativa europea, non annovera più nell’elenco quel codice.