1.Il Protocollo INAIL è finalizzato all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro.
Si tratta di un piano parallelo alla rete ordinaria di vaccinazione nazionale anti-Covid, che sarà subordinato alla disponibilità di dosi e che presuppone l’adesione volontaria dei datori di lavoro e dei lavoratori. I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, secondo il testo, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta. I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso a strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail. I costi per la realizzazione e la gestione dei piani aziendali, inclusi i costi per la somministrazione, sono a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe, aghi) e la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni eseguite è a carico dei Servizi sanitari regionali. Se la vaccinazione viene eseguita in orario di lavoro, il tempo necessario è equiparato all’orario di lavoro. Maggiori dettagli sul sito Inail https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/news-ed-eventi/news/news-protocollo-vaccinazione-covid-2021.html
2.Protocollo condiviso del 6 aprile, principali novità:
- Assicurare la distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- Assicurare una formazione sul rischio adeguata alla mansione (ricordiamo che sulla propria piattaforma e-learning DEA INGEGNERIA offre corsi di formazione sulla gestione del rischio Covid indirizzata a lavoratori e datori di lavoro);
- Mascherine chirurgiche riconosciute come DPI da indossare sempre, sia al chiuso che all’aperto, ad esclusione del lavoro “in isolamento”. Si precisa che laddove il Protocollo fa riferimento all’uso della mascherina chirurgica, è fatta salva l’ipotesi che, per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia;
- In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi;
- La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario;
- Altra novità sul medico competente: potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
Leggi il Protocollo Condiviso del 6 aprile al link protocollo-condiviso-aggiornamento-6-aprile-2021-misure-contrasto-contenimento-covid-luoghi-lavoro