Ordinanza Regione Abruzzo n. 42 del 20.04.2020

Si segnalano i punti salienti della Ordinanza Regione Abruzzo n. 42 del 2020 SCARICA QUI ordinanza-42-2020. Restiamo a disposizione per chiarimenti o indicazioni in merito alle misure da implementare.

…. Con le modalità previste per ciascuna tipologia di impianto, per gli impianti aeraulici al servizio di edifici pubblici e privati aperti al pubblico, nei luoghi di lavoro ed in genere nei luoghi soggetti all’accesso di persone dall’esterno, che il responsabile dell’impianto, anche per mezzo di professionisti e imprese, provveda:

alla sanificazione delle griglie, bocchette e dei filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione;

all’effettuazione di valutazioni tecniche finalizzate a determinare la necessità di sanificare gli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti provvedendo, entro i successivi 15 giorni dall’esito delle suddette valutazioni qualora se ne rilevi la necessità, ad eseguire/far eseguire le opportune operazioni di sanificazione;

alla eliminazione totale del ricircolo dell’aria, ove possibile in relazione alla tipologia dell’impianto;

– a ripetere le operazioni di sanificazione con cadenza periodica e, in particolare, in relazione alle varie tipologie di impianto, a provvedere, con cadenza almeno mensile, alla sanificazione di griglie, bocchette e filtri dell’aria, mediante lavaggio, disinfezione/sterilizzazione o mediante sostituzione.

 

Per le operazioni di cui sopra i manutentori qualificati devono:

rilasciare un documento di sanificazione ove riportare il lavoro svolto, l’effettuata eventuale chiusura del ricircolo, le operazioni di sanificazione e le metodologie utilizzate;

– che tutti gli interventi di manutenzione e igienizzazione indicati nella presente ordinanza vanno effettuati nel rispetto delle procedure codificate di legge e devono essere eseguiti da personale qualificato, dotato di idonei Dispositivi di Protezione Individuale:

– che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative non sono sospese, le misure di cui al precedente punto sono attuate entro 15 giorni dall’adozione della presente ordinanza;

– che per gli ambienti di lavoro le cui attività lavorative, allo stato, sono sospese, le misure di cui al precedente punto dovranno essere adottate prima della loro riapertura;

 

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