COVID19 / Spostamenti di lavoro – Documentazione per attività lavorativa giustificata

Le esigenze lavorative possono essere molteplici e, quindi, ogni indicazione relativa all’ammissibilità dello spostamento per esigenze di lavoro deve essere valutata, caso per caso, con riferimento ai principi generali fissati dai DPCM e dai DM che hanno disciplinato la materia.

Si forniscono di seguito alcune utili indicazioni. In particolare:

spostamenti casalavoro. È sicuramente giustificato il lavoratore che deve recarsi dalla propria abitazione alla sede lavorativa ovviamente se, al momento del controllo, si trova in luogo compatibile con il tragitto casa-lavoro. Il lavoratore può documentare tale esigenza compilando l’autocertificazione e, se possibile, dimostrando la sussistenza del rapporto di lavoro, la sede di lavoro, attraverso elementi documentali idonei (tesserini, busta paga, contratto di lavoro, comunicazione aziendale dove si evince la sede lavorativa ed il rapporto di lavoro in essere, etc.). Questi documenti non sono tuttavia, necessariamente richiesti al momento del controllo perché possono essere oggetto di autocertificazione. Potranno essere richiesti successivamente dalle forze di polizia che controllano l’autenticità dell’autocertificazione. Può essere consigliabile anche dimostrare documentalmente il proprio domicilio, residenza o luogo di dimora;

trasferte di lavoro fuori sede. La trasferta è giustificata se riferibile a prestazioni lavorative ammesse. Occorre giustificare sia il luogo da dove il lavoratore parte che il luogo cui arriva per motivi di lavoro. Laddove non sia possibile evitare, per esigenze lavorative, le trasferte di lavoro, quest’ultime devono essere comprovate sia dalla documentazione indicata per il tragitto casa-lavoro che dalla commessa o dall’ordine di lavoro esterno. Può essere utile, a tale scopo, una disposizione aziendale scritta inerente alla trasferta di lavoro, che giustifichi il tragitto sede lavorativa-luogo o luoghi di trasferta del lavoratore. Anche tale documentazione non è richiesta nell’immediatezza ma può essere oggetto di autocertificazione (salvo controllo successivo). Visto che il lavoratore deve giustificare tutti i tragitti che effettua nello svolgimento della propria attività lavorativa, egli ha il diritto di ricevere da parte del datore di lavoro un’adeguata documentazione (disposizione aziendale scritta), che può essere esibita in caso di controllo ovvero, se autocertificata, successivamente a richiesta degli organi di polizia. Il documento deve essere debitamente firmato dal legale rappresentate o da colui che ha potere di disposizione;

prestazione lavorativa svolta in esterno. Sono giustificati gli spostamenti per lo svolgimento di attività lavorative che si concretizzano in una prestazione esterna, ad esempio per attività lavorative di primaria importanza come la distribuzione alimentare. Anche in tal caso si deve riferire ad attività che non sono sospese nel corso dell’emergenza. La documentazione di supporto è costituita dai documenti comprovanti il rapporto di lavoro e da una disposizione aziendale che giorno dopo giorno indica al lavoratore i luoghi dove deve rendere la prestazione lavorativa in esterno. Tali situazioni, come nei casi precedenti, possono essere autocertificate ma i relativi documenti possono essere richiesti, successivamente, dalle forze di polizia addette ai controlli.

Per i lavoratori autonomi, i documenti di supporto sopraindicati possono essere sostituiti da ordini, commissioni, lettere di vettura e altra documentazione commerciale che consente di determinare quale prestazione devono effettuare e dove (ovvero dove era effettuata, se stanno tornando). Per i soggetti iscritti ad albi ovvero ordini professionali è sempre consigliabile documentare la propria professione attraverso i tesserini di riconoscimento rilasciati dagli stessi ordini o albi.

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